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Rep. 20940
Racc. 7464
ATTO COSTITUTIVO DI
ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilauno, il giorno sei del mese di febbraio
6/2/2001 in Foligno, presso il mio studio sito in Via N. Sauro, n. 4/b, avanti a
me Avvocato Luigi Napolitano, Notaio in Foligno, iscritto nel Ruolo del
Distretto Notarile di Perugia, si sono costituiti i signori:
Santini Adele,
nata a Montefalco il 7 aprile 1952, residente a Montefalco in Via Luigi
Pianciani, n. 11, casalinga, codice fiscale SNT DLA 52D47 F492N;
Coccia Andrea,
nato a Spoleto il 17 ottobre 1970, residente a Spoleto, in Via Maiano, n. 50/a,
rappresentante di commercio, codice fiscale CCC NDR 70R17 I921T;
Luna Simone,
nato a Montefalco il 28 ottobre 1971 residente a Montefalco in Via G. Marconi n.
31. imprenditore agricolo codice fiscale LNU SMN 71R28 F492B;
Gambacurta Luigi,
nato a Montefalco il 10 novembre 1942, residente a Montefalco, in Via E. Fermi,
n. 12, pensionato, codice fiscale GMB LGU 42S10 F492W;
Ciancabilla Marcello,
nato a Foligno il 9 aprile 19S2, residente a Foligno, in Via Sicilia, m 19,
pensionato, codice fiscale CNC MCL 52D09 D653U;
Barbarossa Fiorella,
nata a Foligno il 15 maggio 1954, resi denti a Foligno. in Via Sicilia, n. 19,
impiegato, codice fiscale BRB FLL 54E55 D653H;
Chianella Ada,
nata a Montefalco il 17 aprile 1952, residente a Montefalco, in Via G. Marroni,
n. 6, artigiana, codice fiscale CHN DAA 52D57 F492E;
Rotoloni Giulia,
nata a Montefalco il 27 Agosto 1946, residente a Montefalco, in Via E. Fermi, n.
12, insegnante codice fiscale RTLGLIT46M67F492D;
Befani Caterina,
nata a Roma il 18 novembre 1951, residente a Montefalco, in Via G.Leopardi, n.
32, commerciante, codice fiscale BFN CRN 51S58 H501O;
Bellucci Carla,
nata a Foligno il 21 giugno 1960, residente a Bevagna, in Via XVI Giugno, n. 7
analista di laboratorio, codice fiscale BLC RL6 0H61 D563A;
I costituiti, della cui identità personale io Notaio sono
certo, dichiarano di essere cittadini italiani e avendo i requisiti di legge, di
comune accordo tra loro e con il mio consenso rinunciano all'assistenza dei
testimoni, per quest'atto costitutivo di, associazione, regolato come segue:
ARTICOLO 1
E' costituita tra i suddetti signori l'associazione
denominata:
"Vivere la speranza - Amici di Emanuele Cicio" Onlus.
ARTICOLO 2
L'associazione non ha fini di lucro.
L'associazione assume finalità di promozione della ricerca
e dello studio nel campo delle malattie neoplastiche ed in particolare delle
forme rare e meno ampiamente conosciute di tali effezioni.
I fondi per sostenere tale promozione saranno reperiti
attraverso ogni possibile iniziativa culturale, scientifica, ricreativa ecc. e
mediante le quote associative annuali.
Essa si Prefigge inoltre, per quanto possibile, di aiutare
e sostenere le famiglie delle persone colpite dalle malattie menzionate.
Per il migliore raggiungimento dei propri scopi sociali
possono essere costituiti Comitati scientifici.
I soci per libera e cosciente decisione attuano le finalità
dell'associazione.
Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali,
l'associazione potrà svolgere qualsiasi attività connessa alle finalità sociali
e tra l'altro possedere e/o gestire e/o prendere e/o dare in locazione parte dei
servizi della propria organizzazione.
ARTICOLO 3
La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.
ARTICOLO 4
La sede dell'associazione è in Montefalco, Via Luigi
Pianciani n.11.
ARTICOLO 5
Gli ordini dell'associazione sono:
- l'assemblea degli associati - Il Presidente - i Vice
Presidenti - il Consiglio Direttivo - il segretariato - il tesoriere - il
collegio dei revisori dei conti - il comitato scientifico - il collegio dei
probiviri.
ARTICOLO 6
Il Consiglio Direttivo è composto da cinquemembri e dura in
carica tre anni ovvero fino a dimissioni o decadenza o revoca dei suoi
componenti che sono rieleggibili.
L'associazione nomina membri del primo Consiglio Direttivo
i signori:
- Santini Adele Presidente onorario permanente e tesoriere,
- Coccia Andrea Presidente,
- Luna Simone e Gambacurta Luigi vice Presidenti,
- Chianella Ada segretario.
ARTICOLO 7
L'associazione è retta dallo statuto che, composto di
numero ventidue articoli approvati dai comparenti e dagli stessi sottoscritto
insieme a me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne
parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per espressa, concorde
dispensa avutane dai costituiti.
ARTICOLO 8
L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude
il 31 dicembre di ogni anno.
Allegato ''A" al n. 7464 di
raccolta
STATUTO SOCIALE
ASSOCIAZIONE ONLUS "Vivere la speranza -Amici di Emanuele Cicio -"
Art. 1) Denominazione e sede
E' costituita
l'Associazione "Vivere la speranza - Amici di Emanuele Cicio -" Onlus
con sede in Montefalco (PG) alla Via Luigi Pianciani, 11. L'Associazione
potrà trasferire la propria sede, istituire sedi secondarie, sezioni,
rappresentanze, uffici, in Italia in base alle proprie esigenze organizzative,
previa deliberazione del Consiglio Direttivo. L'Associazione che è
apartitica, apolitica e aconfessionale, non ha fini di lucro.
L'Associazione si fregia di un
emblema formato da un pettirosso recante una spina nel becco all'interno di un
quadrato profilato di nero in campo bianco.
Art. 2) Oggetto sociale
a) L'Associazione
assume finalità di promozione della ricerca e dello studio nel campo delle
malattie neoplastiche ed in particolare delle forme rare e meno ampiamente
conosciute di tali affezioni. I fondi per sostenere tale promozione saranno
reperiti attraverso ogni possibile iniziativa culturale, scientifica, ricreativa
ecc. e mediante le quote associative annuali.
b) Essa si prefigge
inoltre, per quanto possibile, di aiutare e sostenere le famiglie delle persone
colpite dalle malattie sopra menzionate.
c) Per il migliore
raggiungimento dei propri scopi sociali possono essere costituiti Comitati
scientifici.
I soci per libera e cosciente
decisione attuano le finalità dell'Associazione. La durata dell'Associazione
viene stabilita a tempo indeterminato.
Art. 3) Attività connesse
Per il miglior raggiungimento
degli scopi sociali, l'Associazione potrà svolgere qualsiasi attività connessa
alle finalità sociali e tra l'altro possedere e/o gestire e /o prendere e/o dare
in locazione parte dei servizi della propria organizzazione.
Art. 4) Finalità non
lucrativa
L'associazione non ha fini di
lucro.
Gli eventuali utili di
gestione saranno tassativamente destinati per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle direttamente connesse.
E' fatto divieto di
distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che questa sia
imposta dalla Legge (460/97).
Art. 5) Soci
Sono soci tutti coloro che, condividendo esplicitamente le
finalità dell'Associazione indicate dall'Art. 2 del presente Statuto,
partecipano alla costituzione dell'Associazione ovvero ricevono, su loro
richiesta, tale qualifica dal Consiglio Direttivo.
I soci, la cui natura viene disciplinata in modo uniforme
nel rapporto e nelle modalità associative, che sono volte a garantire
l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con eguale diritto
di voto fra tutti i soci, si distinguono nelle seguenti categorie:
a) Onorari
- cittadini italiani e/o
stranieri che si siano particolarmente distinti nel campo della cultura
scientifica, storico-scientifica, artistico-letteraria, o che abbiano
sensibilmente contribuito allo sviluppo dell'Associazione;
- personalità insigni per
pubblico riconoscimento.
Le nomine a Socio Onorario
sono riservate all'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo.
b) Fondatori
c) Ordinari
- Cittadini italiani e
stranieri che, avendone fatto richiesta siano stati accettati come tali dal
Consiglio direttivo medesimo a suo discrezionale, insindacabile giudizio.
- Per essere ammesso a socio è
necessario presentare domanda al Consiglio direttivo con l'osservanza delle
seguenti modalità e indicazioni:
- Indicazione dei dati
anagrafici completi.
- Dichiarazione di attenersi
al presente statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.
E' compito del Consiglio
direttivo ratificare l'ammissione a socio dell'Associazione entro trenta giorni,
anche tramite silenzio-assenso. Contro tale atto non è ammesso ricorso.
I soci, divenuti tali,
nell'osservanza e nel rispetto del presente Statuto, si impegnano ad offrire la
loro collaborazione per le varie iniziative associative.
I Soci, siano essi Onorari,
Fondatori o Ordinari, iscritti da almeno trenta giorni nel Libro dei Soci, hanno
diritto di voto per l'approvazione e per le modificazioni dello Statuto e dei
Regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione,
purché in regola con ogni pagamento dovuto all'Associazione.
E' fatto divieto ai Soci di
servirsi, senza autorizzazione, del nome dell'Associazione.
Il socio può dimettersi
dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo. Il
socio dimissionario non può vantare alcun diritto sul patrimonio
dell'Associazione. L'opera svolta dal socio deve intendersi a puro titolo di
volontariato gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per
l'espletamento di attività approvate dal Consiglio direttivo e previa
autorizzazione del medesimo. Oltre nei casi previsti dalla legge, un socio può
essere escluso dall'Associazione:
a) quando danneggi moralmente
o materialmente l'Associazione,
b) quando svolga attività in
contrasto con le finalità dell'Associazione,
c) quando, senza
giustificati motivi, non adempia puntualmente agli
obblighi
assunti, a qualunque titolo,
verso l'Associazione.
Il provvedimento di esclusione dall'Associazione deve
essere deliberato dal Consiglio direttivo.
Art. 6) Patrimonio
Il patrimonio
dell'Associazione è costituito da:
- Introiti derivati dalle
quote associative;
- Eventuali donazioni ed
erogazioni effettuate a favore dell'Associazione da Persone Fisiche,
- Enti Pubblici e Privati;
- Eventuali eccedenze e
riserve di bilancio;
- Entrate che concorrono ad incrementare l'attivo dell'Associazione.
Art. 7) Organi
L'Associazione è
composta dagli organi, di seguito indicati: - Assemblea degli associati;
Presidente;
Vicepresidenti;
Consiglio direttivo;
Segretario;
Tesoriere;
Collegio dei Revisori dei
Conti; Comitato scientifico;
Collegio dei probiviri.
Tutte le cariche sono
ricoperte gratuitamente, sono di durata triennale e possono essere riconfermate
ad ogni scadenza successiva.
Art. 8) Assemblea
L'Assemblea è costituita da
tutti gli associati, viene convocata ordinariamente due volte l'anno e
straordinariamente quando ciò si renda necessario.
L'Assemblea elegge il
consiglio direttivo.
L'Assemblea in prima
convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno
degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli
associati presenti. L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria a
richiesta di almeno un terzo degli associati ed in caso di urgenza anche dal
solo Presidente.
All'Assemblea ogni socio ha
diritto ad un voto e in caso di impedimento può essere rappresentato da un altro
iscritto di sua fiducia con delega scritta. Non è consentita più di una delega
in capo allo stesso socio.
L'Assemblea dei soci è sovrana
ad ogni sua decisione vincola le decisioni degli organi amministrativi.
L'Assemblea dei soci si riunisce in seduta ordinaria per l'approvazione del
programma annuale e del bilancio preventivo entro il 31 dicembre con preavviso
agli associati di almeno dieci giorni con l'indicazione della data, dell'ora,
del luogo della riunione e dell'ordine del giorno dei lavori con ogni mezzo
idoneo di comunicazione ai soci, anche a mezzo lettera semplice a ciascun socio.
Può essere convocata, con le stesse modalità, su istanza al Presidente di almeno
un terzo dei soci. Nella richiesta di convocazione i richiedenti dovranno
esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi
intendono presentare. Hanno diritto di voto nell'Assemblea e di ricoprire
cariche sociali i soci iscritti da almeno trenta giorni nel libro dei soci e che
sono in regola con il pagamento delle quote associative. Entrambe le Assemblee
sono presiedute dal presidente o, in sua assenza o impedimento, dal
vicepresidente anziano o, in caso di assenza o di impedimento dello
stesso, dall'altro vicepresidente o dal presidente onorario.
In ordinaria convocazione,
l'Assemblea:
- elegge liberamente
tra i soci i membri degli organi amministrativi con il principio del voto
singolo;
- discute e approva il
programma annuale e i bilanci preventivo e consuntivo; - nomina, su proposta del
consiglio direttivo, i soci onorari;
- delibera sulle proposte del consiglio direttivo e dei soci inserite
nell'ordine del giorno;
delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati,
nonché -di fondi, riserve o capitali, durante la vita
dell'associazione;
elegge il Presidente, il Consiglio Direttivo e le altre eventuali cariche;
nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, i membri del Comitato Scientifico.
L'Assemblea ordinaria è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente
convocata e, in prima convocazione siano presenti almeno la metà più uno del
totale costituito dai soci con diritto di voto. Trascorsa un'ora da quella
fissata per la prima convocazione, l'Assemblea s'intende riunita in seconda
convocazione ed idonea a deliberare qualunque sia il numero dei soci
intervenuti. L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della
maggioranza semplice del totale dei soci con diritto di voto presenti. In caso
di parità prevale il voto del Presidente.
In straordinaria convocazione, l'Assemblea:
- delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulle questioni di particolare
importanza e gravità per la vita e il funzionamento dell'Associazione, sullo
scioglimento dell'Associazione. L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in
seconda convocazione delibera, come già per l'Assemblea ordinaria con il voto
favorevole di almeno metà più uno del totale dei soci presenti.
L'Assemblea vota, a scelta del
suo Presidente, per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio
segreto. L'Assemblea vota comunque a scrutinio segreto per l'elezione delle
cariche sociali. In caso di scrutinio segreto, il Presidente dell'Assemblea
nomina tre soci scelti tra quelli presenti in funzione di scrutatori.
Di ogni Assemblea viene
redatto un verbale a cura del segretario e in caso di sua assenza o impedimento
a cura di un socio incaricato dal Presidente.
Art. 9) Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è
composto da un minimo di cinque a un massimo di otto membri eletti
dall'Assemblea generale più da un rappresentante dell'Amministrazione comunale
di Montefalco. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni ovvero
fino a loro dimissioni o decadenza o revoca, quest'ultima pronunciata
dall'Assemblea anche se non ricorra giusta causa e perciò pure per soli motivi
di avvicendamento. I suoi membri sono rieleggibili più volte consecutivamente.
Il Consiglio, sentita l'Assemblea dei soci, assegna le seguenti cariche:
Presidente, Vicepresidenti,
Segretario, Tesoriere,
E' membro di diritto del
Consiglio direttivo la Sig.ra Adele Santini in qualità di Presidente Onorario
permanente con diritto di voto. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza
assoluta con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri. Le riunioni
sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente anziano o
dall'altro Vicepresidente o dal Presidente Onorario. Le deliberazioni sono prese
a maggioranza dei voti, e in caso di parità, è prevalente il voto del Presidente
dell'Associazione o da chi presiede il Consiglio.
Il Consiglio Direttivo,
convocato dal Presidente stesso, si riunisce in via ordinaria ogni mese e in via
straordinaria ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o ne faccia
richiesta la maggioranza dei suoi membri.
La comunicazione della
convocazione deve avvenire almeno tre giorni prima del giorno fissato per
l'adunanza tramite qualsiasi mezzo idoneo di comunicazione.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli
scopi sociali in particolare e senza che la seguente elencazione debba
intendersi limitativa; ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:
a) - stabilire le iniziative
da adottare per il perseguimento delle finalità statutarie;
b) - amministrare il patrimonio dell'Associazione;
c) - ammettere i
nuovi soci, senza l'obbligo di motivare l'eventuale rifiuto, nonché deliberare
in mento al passaggio dei soci da una categoria all'altra;
d) - deliberare a
maggioranza dei componenti circa i casi di esclusione di socio;
e) - compiere tutti
gli atti di ordinaria amministrazione e quelli straordinari che si
rendessero necessari e urgenti;
f) - redige
annualmente il rendiconto economico finanziario dell'attività svolta secondo la
vigente normativa persottoporlo all'approvazione dell'Assemblea ordinaria da
convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto deve
essere accompagnato da una relazione sull'andamento della gestione;
g) - determinare i
corrispettivi per eventuali rimborsi spese per prestazioni di soci, membri del
Consiglio Direttivo e del Comitato scientifico;
h) - stabilire le
entità delle quote associative.
Le accettazioni di nuovi soci di qualsiasi categoria, devono essere prese con la
maggioranza dei consiglieri.
Le votazioni sono fatte per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio
segreto a giudizio del Presidente della riunione, ma ciascun Consigliere ha il
diritto di chiedere che esse avvengano per scrutinio segreto.
I Consiglieri
sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni
espresse all'interno del Consiglio.
Art. 10) Cariche sociali
Le prestazioni di tutti i
membri del Consiglio direttivo sono fornite a titolo gratuito ed onorifico, ma
potranno essere rimborsate le spese vive sostenute dai membri stessi
nell'espletamento di specifici incarichi loro conferiti dal Consiglio stesso.
Non possono essere chiamati a
ricoprire cariche sociali:
- coloro che non siano
maggiorenni;
- coloro che abbiano riportato
condanne passate in giudicato per delitto doloso.
La graduatoria
delle persone che hanno riportato voti per l'elezione del Consiglio Direttivo e
del Collegio dei Revisori dei Conti resta valida per tutto il tempo della durata
in carica degli stessi. Se nel corso di tale periodo si verifica qualche
vacanza, subentra nel posto vacante il primo nella graduatoria dei non eletti.
In caso di parità di suffragi decide il Consiglio Direttivo a scrutinio segreto.
Tuttavia qualora si fossero resi vacanti, anche in tempi successivi, cariche
consiliari in numero tale da superare la maggioranza dei Consiglieri eletti
dall'assemblea, si dovrà entro trenta giorni convocare l'Assemblea per il
rinnovo dell'intero Consiglio, che resta in carica fino alla scadenza del
triennio.
Art. 11) Presidente
Il Presidente è il
legale rappresentante dell'Associazione e gli sono conferiti tutti i poteri per
il raggiungimento dei fini statutari; convoca e presiede il Consiglio e
l'Assemblea ed è assistito dal Segretario.
I Vicepresidenti o il
Presidente Onorario lo sostituiscono nei casi di assenza o di legittimo
impedimento.
Il Presidente o chi lo sostituisce esercita nei casi di
urgenza i poteri spettanti al Consiglio Direttivo, salvo ratifica di questo alla
prima riunione. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile più volte
consecutivamente.
Art. 12) Segretario
Il Segretario assiste
il Presidente nel
Consiglio e nell'Assemblea redigendo i verbali delle riunioni assicura
l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente e provvede al normale
funzionamento dell'attività statutaria, cura la corrispondenza, il protocollo e
l'archivio.
Art. 13) Tesoriere
Il tesoriere ha l'incarico di
tenere i registri contabili nonché la documentazione relativa alle
entrate ed uscite dell'Associazione. Rilascia le quietanze per le somme
introitate a qualsiasi titolo, esegue i pagamenti approvati dal Consiglio
Direttivo, elabora il progetto di bilancio che il Consiglio Direttivo dovrà
sottoporre per l'approvazione all'Assemblea dei Soci.
Art. 14) Collegio dei
Revisori dei Conti
L'ufficio dei revisori dei
conti è costituito da tre soci eletti dall'Assemblea che esaminano ed esprimono
il loro parere congiuntamente sul bilancio preventivo e consuntivo prima che
questi siano sottoposti all'approvazione dell'Assemblea. Ogni decisione di
carattere economico finanziario deve essere preventivamente sottoposta al parere
dei revisori dei conti. I revisori dei conti eleggono tra loro il Presidente in
occasione della prima riunione. Il Collegio dei Revisori ha il controllo della
gestione contabile dell'Associazione e presenta una relazione scritta
all'Assemblea sui controlli effettuati.
Art. 15) Collegio dei
probiviri
L'Assemblea ordinaria
nomina tra i soci il Collegio dei probiviri che dura in carica tre anni e i cui
membri sono rieleggibili. Esso è composto da tre membri. Il Collegio è
competente a giudicare tutte le infrazioni commesse dai soci e a comminare le
sanzioni dall' 1) al 2) di cui all'art. 16). Il dispositivo della deliberazione
sarà affisso nella sede sociale.
Le sanzioni sono eseguite dal
Consiglio Direttivo appena divenuto definitivo il provvedimento.
Art. 16) Norme
disciplinari
E' passibile di sanzione
disciplinare il socio che si sia reso responsabile direttamente o per tramite di
terzi di inosservanza dello Statuto dell'Associazione e delle altre disposizioni
emanate dal Consiglio Direttivo, di scorrettezze disciplinari ovunque commesse,
di comportamento non conforme alla dignità e ai doveri di socio.
Le sanzioni disciplinari sono:
1) I1 richiamo scritto da
pubblicare nella sede sociale o meno a seconda della gravità dell'infrazione;
2) La sospensione temporanea
fino a un massimo di tredici mesi da ogni attività sociale;
3) La radiazione;
La radiazione di qualunque
socio è deliberata per gravi motivi dall'Assemblea dell'Associazione, previo
accertamento degli addebiti da parte del Collegio dei probiviri.
Art. 17) Procedimento
disciplinare
Nessuno può essere sottoposto
a sanzione disciplinare senza una previa e specifica contestazione degli
addebiti.
L'atto con il quale si
comunicano gli addebiti deve contenere l'invito all'incolpato, il quale deve far
pervenire al Collegio dei probiviri entro quindici giorni sue deduzioni scritte
o la richiesta di essere ascoltato di persona.
Ogni decisione del Collegio
dei probiviri deve essere comunicata per iscritto all'incolpato e al
denunciante.
Art. 18) Comitato
Scientifico
Il Comitato Scientifico è
formato da sostenitori e/o soci dell'Associazione di qualunque categoria che
abbiano professionalità, cultura ed esperienza da poter mettere al servizio di
progettualità e di iniziative da suggerire e da realizzare in nome
dell'Associazione. I membri del Comitato Scientifico non sono determinabili
numericamente e consultati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea anche
separatamente, secondo il contributo che ogni membro di detto Comitato sarà di
volta in volta in grado di offrire sia in relazione all'iniziativa da
intraprendere sia in rapporto al tempo e alla disponibilità che progetti e
iniziative possono richiedere. I membri del Comitato scientifico possono essere
essi stessi redattori di progetti, autori di testi da pubblicare, recensori e
divulgatori in nome dell'Associazione.
Per eventuali rimborsi di
spese vive sostenute dai membri del Comitato provvede con delibera il Consiglio
direttivo.
Art. 19) Esercizio
finanziario
L'esercizio finanziario ha
inizio il 1° gennaio si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro 60 giorni
dalla fine di ogni esercizio, il Consiglio predisporrà il bilancio consuntivo
dell'anno e preventivo del successivo anno finanziario e lo sottopone
all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei soci. Il rendiconto deve essere
accompagnato con una relazione sull'andamento della gestione.
Art. 20) Modifiche dello
statuto
E presente statuto può essere
modificato dall'Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di
almeno due terzi dei voti espressi in Assemblea.
Art. 21) Scioglimento
Lo scioglimento
dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con la maggioranza dei tre quarti
dei votanti. In tal caso l'eventuale patrimonio sarà devoluto ad altre
Associazioni con finalità analoghe o aventi fini di pubblica utilità indicate
dal Consiglio direttivo. Se mancassero indicazioni da parte del Consiglio
Direttivo, si provvederà secondo le disposizioni previste dalla Legge (art. 3,
comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662).
Art. 22) Norme di rinvio
Quanto non previsto dal presente statuto è lasciato alla
podestà del Consiglio direttivo che si atterrà alle disposizioni del vigente
Codice Civile.
Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2001.
ARTICOLO 9
La signora Santini Adele viene autorizzata a compiere tutte le pratiche
necessarie per il conseguimento del riconoscimento giuridico.
Ai soli effetti di cui sopra il Presidente del Consiglio Direttivo viene
facoltizzato ad apportare al presente atto e allegato statuto tutte le modifiche
che venissero richieste dalle competenti autorità.
ARTICOLO 10
Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell’associazione.
Si chiedono le agevolazioni previste dal comma 1 dell’art. 8 della legge n. 266
dell’11 agosto 1991.
Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura ai
costituiti che, da me personalmente interpellati l’hanno dichiarato pienamente
conforme alla loro volontà.
Scritto a macchina, con nastro indelebile, da persona di mia fiducia sotto la
mia direzione, consta di quattro facciate di due fogli uso bollo e quanto fin
qui della presente. |