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L'associazione

Rep. 20940
Racc. 7464

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilauno, il giorno sei del mese di febbraio 6/2/2001 in Foligno, presso il mio studio sito in Via N. Sauro, n. 4/b, avanti a me Avvocato Luigi Napolitano, Notaio in Foligno, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Perugia, si sono costituiti i signori:  

Santini Adele, nata a Montefalco il 7 aprile 1952, residente a Montefalco in Via Luigi Pianciani, n. 11, casalinga, codice fiscale SNT DLA 52D47 F492N;

Coccia Andrea, nato a Spoleto il 17 ottobre 1970, residente a Spoleto, in Via Maiano, n. 50/a, rappresentante di commercio, codice fiscale CCC NDR 70R17 I921T;

Luna Simone, nato a Montefalco il 28 ottobre 1971 residente a Montefalco in Via G. Marconi n. 31. imprenditore agricolo codice fiscale LNU SMN 71R28 F492B;

Gambacurta Luigi, nato a Montefalco il 10 novembre 1942, residente a Montefalco, in Via E. Fermi, n. 12, pensionato, codice fiscale GMB LGU 42S10 F492W;

Ciancabilla Marcello, nato a Foligno il 9 aprile 19S2, residente a Foligno, in Via Sicilia, m 19, pensionato, codice fiscale CNC MCL 52D09 D653U;

Barbarossa Fiorella, nata a Foligno il 15 maggio 1954, resi denti a Foligno. in Via Sicilia, n. 19, impiegato, codice fiscale BRB FLL 54E55 D653H;

Chianella Ada, nata a Montefalco il 17 aprile 1952, residente a Montefalco, in Via G. Marroni, n. 6, artigiana, codice fiscale CHN DAA 52D57 F492E;

Rotoloni Giulia, nata a Montefalco il 27 Agosto 1946, residente a Montefalco, in Via E. Fermi, n. 12, insegnante codice fiscale RTLGLIT46M67F492D;

Befani Caterina, nata a Roma il 18 novembre 1951, residente a Montefalco, in Via G.Leopardi, n. 32, commerciante, codice fiscale BFN CRN 51S58 H501O;

Bellucci Carla, nata a Foligno il 21 giugno 1960, residente a Bevagna, in Via XVI Giugno, n. 7 analista di laboratorio, codice fiscale BLC RL6 0H61 D563A;

I costituiti, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiarano di essere cittadini italiani e avendo i requisiti di legge, di comune accordo tra loro e con il mio consenso rinunciano all'assistenza dei testimoni, per quest'atto costitutivo di, associazione, regolato come segue:

 

ARTICOLO 1

E' costituita tra i suddetti signori l'associazione denominata:

"Vivere la speranza - Amici di Emanuele Cicio" Onlus.

 

ARTICOLO 2

L'associazione non ha fini di lucro.

 

L'associazione assume finalità di promozione della ricerca e dello studio nel campo delle malattie neoplastiche ed in particolare delle forme rare e meno ampiamente conosciute di tali effezioni.

 

I fondi per sostenere tale promozione saranno reperiti attraverso ogni possibile iniziativa culturale, scientifica, ricreativa ecc. e mediante le quote associative annuali.

 

Essa si Prefigge inoltre, per quanto possibile, di aiutare e sostenere le famiglie delle persone colpite dalle malattie menzionate.

 

Per il migliore raggiungimento dei propri scopi sociali possono essere costituiti Comitati scientifici.

 

I soci per libera e cosciente decisione attuano le finalità dell'associazione.

 

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà svolgere qualsiasi attività connessa alle finalità sociali e tra l'altro possedere e/o gestire e/o prendere e/o dare in locazione parte dei servizi della propria organizzazione.

 

ARTICOLO 3

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

 

ARTICOLO 4

La sede dell'associazione è in Montefalco, Via Luigi Pianciani n.11.

 

ARTICOLO 5

Gli ordini dell'associazione sono:

- l'assemblea degli associati - Il Presidente - i Vice Presidenti - il Consiglio Direttivo - il segretariato - il tesoriere - il collegio dei revisori dei conti - il comitato scientifico - il collegio dei probiviri.

 

ARTICOLO 6

Il Consiglio Direttivo è composto da cinquemembri e dura in carica tre anni ovvero fino a dimissioni o decadenza o revoca dei suoi componenti che sono rieleggibili.

 

L'associazione nomina membri del primo Consiglio Direttivo i signori:

- Santini Adele Presidente onorario permanente e tesoriere,

- Coccia Andrea Presidente,

- Luna Simone e Gambacurta Luigi vice Presidenti,

- Chianella Ada segretario.

 

ARTICOLO 7

L'associazione è retta dallo statuto che, composto di numero ventidue articoli approvati dai comparenti e dagli stessi sottoscritto insieme a me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per espressa, concorde dispensa avutane dai costituiti.

 

ARTICOLO 8

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Allegato ''A" al n. 7464 di raccolta

STATUTO SOCIALE

ASSOCIAZIONE ONLUS "Vivere la speranza -Amici di Emanuele Cicio -"
Art. 1) Denominazione e sede

E' costituita l'Associazione "Vivere la speranza - Amici di Emanuele Cicio -" Onlus con sede in Montefalco (PG) alla Via Luigi Pianciani, 11. L'Associazione potrà trasferire la propria sede, istituire sedi secondarie, sezioni, rappresentanze, uffici, in Italia in base alle proprie esigenze organizzative, previa deliberazione del Consiglio Direttivo. L'Associazione che è apartitica, apolitica e aconfessionale, non ha fini di lucro.

L'Associazione si fregia di un emblema formato da un pettirosso recante una spina nel becco all'interno di un quadrato profilato di nero in campo bianco.

Art. 2) Oggetto sociale

a) L'Associazione assume finalità di promozione della ricerca e dello studio nel campo delle malattie neoplastiche ed in particolare delle forme rare e meno ampiamente conosciute di tali affezioni. I fondi per sostenere tale promozione saranno reperiti attraverso ogni possibile iniziativa culturale, scientifica, ricreativa ecc. e mediante le quote associative annuali.

b) Essa si prefigge inoltre, per quanto possibile, di aiutare e sostenere le famiglie delle persone colpite dalle malattie sopra menzionate.

c) Per il migliore raggiungimento dei propri scopi sociali possono essere costituiti Comitati scientifici.

I soci per libera e cosciente decisione attuano le finalità dell'Associazione. La durata dell'Associazione viene stabilita a tempo indeterminato.

Art. 3) Attività connesse

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà svolgere qualsiasi attività connessa alle finalità sociali e tra l'altro possedere e/o gestire e /o prendere e/o dare in locazione parte dei servizi della propria organizzazione.

 

Art. 4) Finalità non lucrativa

L'associazione non ha fini di lucro.

Gli eventuali utili di gestione saranno tassativamente destinati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che questa sia imposta dalla Legge (460/97).

 

Art. 5) Soci
 

Sono soci tutti coloro che, condividendo esplicitamente le finalità dell'Associazione indicate dall'Art. 2 del presente Statuto, partecipano alla costituzione dell'Associazione ovvero ricevono, su loro richiesta, tale qualifica dal Consiglio Direttivo.

I soci, la cui natura viene disciplinata in modo uniforme nel rapporto e nelle modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con eguale diritto di voto fra tutti i soci, si distinguono nelle seguenti categorie:

a) Onorari

- cittadini italiani e/o stranieri che si siano particolarmente distinti nel campo della cultura scientifica, storico-scientifica, artistico-letteraria, o che abbiano sensibilmente contribuito allo sviluppo dell'Associazione;

- personalità insigni per pubblico riconoscimento.

Le nomine a Socio Onorario sono riservate all'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo.

b) Fondatori

c) Ordinari

- Cittadini italiani e stranieri che, avendone fatto richiesta siano stati accettati come tali dal

Consiglio direttivo medesimo a suo discrezionale, insindacabile giudizio.

- Per essere ammesso a socio è necessario presentare domanda al Consiglio direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

- Indicazione dei dati anagrafici completi.

- Dichiarazione di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.

 

E' compito del Consiglio direttivo ratificare l'ammissione a socio dell'Associazione entro trenta giorni, anche tramite silenzio-assenso. Contro tale atto non è ammesso ricorso.

I soci, divenuti tali, nell'osservanza e nel rispetto del presente Statuto, si impegnano ad offrire la loro collaborazione per le varie iniziative associative.

 

I Soci, siano essi Onorari, Fondatori o Ordinari, iscritti da almeno trenta giorni nel Libro dei Soci, hanno diritto di voto per l'approvazione e per le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, purché in regola con ogni pagamento dovuto all'Associazione.

E' fatto divieto ai Soci di servirsi, senza autorizzazione, del nome dell'Associazione.

Il socio può dimettersi dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo. Il socio dimissionario non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. L'opera svolta dal socio deve intendersi a puro titolo di volontariato gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento di attività approvate dal Consiglio direttivo e previa autorizzazione del medesimo. Oltre nei casi previsti dalla legge, un socio può essere escluso dall'Associazione:

a) quando danneggi moralmente o materialmente l'Associazione,

b) quando svolga attività in contrasto con le finalità dell'Associazione,

c) quando, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti, a qualunque titolo, verso l'Associazione.

Il provvedimento di esclusione dall'Associazione deve essere deliberato dal Consiglio direttivo.

Art. 6) Patrimonio 

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- Introiti derivati dalle quote associative;

- Eventuali donazioni ed erogazioni effettuate a favore dell'Associazione da Persone Fisiche,

- Enti Pubblici e Privati;

- Eventuali eccedenze e riserve di bilancio;

- Entrate che concorrono ad incrementare l'attivo dell'Associazione.

Art. 7) Organi
 

L'Associazione è composta dagli organi, di seguito indicati: - Assemblea degli associati;

Presidente;

Vicepresidenti;

Consiglio direttivo;

Segretario;

      Tesoriere;

Collegio dei Revisori dei Conti; Comitato scientifico;

Collegio dei probiviri.

Tutte le cariche sono ricoperte gratuitamente, sono di durata triennale e possono essere riconfermate ad ogni scadenza successiva.

Art. 8) Assemblea
 

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati, viene convocata ordinariamente due volte l'anno e straordinariamente quando ciò si renda necessario.

L'Assemblea elegge il consiglio direttivo.

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria a richiesta di almeno un terzo degli associati ed in caso di urgenza anche dal solo Presidente.

All'Assemblea ogni socio ha diritto ad un voto e in caso di impedimento può essere rappresentato da un altro iscritto di sua fiducia con delega scritta. Non è consentita più di una delega in capo allo stesso socio.

L'Assemblea dei soci è sovrana ad ogni sua decisione vincola le decisioni degli organi amministrativi. L'Assemblea dei soci si riunisce in seduta ordinaria per l'approvazione del programma annuale e del bilancio preventivo entro il 31 dicembre con preavviso agli associati di almeno dieci giorni con l'indicazione della data, dell'ora, del luogo della riunione e dell'ordine del giorno dei lavori con ogni mezzo idoneo di comunicazione ai soci, anche a mezzo lettera semplice a ciascun socio. Può essere convocata, con le stesse modalità, su istanza al Presidente di almeno un terzo dei soci. Nella richiesta di convocazione i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare. Hanno diritto di voto nell'Assemblea e di ricoprire cariche sociali i soci iscritti da almeno trenta giorni nel libro dei soci e che sono in regola con il pagamento delle quote associative. Entrambe le Assemblee sono presiedute dal presidente o, in sua assenza o impedimento, dal vicepresidente anziano o, in caso di assenza o di impedimento dello stesso, dall'altro vicepresidente o dal presidente onorario.

In ordinaria convocazione, l'Assemblea:

- elegge liberamente tra i soci i membri degli organi amministrativi con il principio del voto singolo;

- discute e approva il programma annuale e i bilanci preventivo e consuntivo; - nomina, su proposta del consiglio direttivo, i soci onorari;

- delibera sulle proposte del consiglio direttivo e dei soci inserite nell'ordine del giorno;

delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché -di fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'associazione;

elegge il Presidente, il Consiglio Direttivo e le altre eventuali cariche;

nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, i membri del Comitato Scientifico. L'Assemblea ordinaria è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione siano presenti almeno la metà più uno del totale costituito dai soci con diritto di voto. Trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea s'intende riunita in seconda convocazione ed idonea a deliberare qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice del totale dei soci con diritto di voto presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

In straordinaria convocazione, l'Assemblea:

- delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita e il funzionamento dell'Associazione, sullo scioglimento dell'Associazione. L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione delibera, come già per l'Assemblea ordinaria con il voto favorevole di almeno metà più uno del totale dei soci presenti.

L'Assemblea vota, a scelta del suo Presidente, per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto. L'Assemblea vota comunque a scrutinio segreto per l'elezione delle cariche sociali. In caso di scrutinio segreto, il Presidente dell'Assemblea nomina tre soci scelti tra quelli presenti in funzione di scrutatori.

Di ogni Assemblea viene redatto un verbale a cura del segretario e in caso di sua assenza o impedimento a cura di un socio incaricato dal Presidente.

Art. 9) Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di cinque a un massimo di otto membri eletti dall'Assemblea generale più da un rappresentante dell'Amministrazione comunale di Montefalco. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni ovvero fino a loro dimissioni o decadenza o revoca, quest'ultima pronunciata dall'Assemblea anche se non ricorra giusta causa e perciò pure per soli motivi di avvicendamento. I suoi membri sono rieleggibili più volte consecutivamente. Il Consiglio, sentita l'Assemblea dei soci, assegna le seguenti cariche:
 

Presidente, Vicepresidenti, Segretario, Tesoriere,
 

E' membro di diritto del Consiglio direttivo la Sig.ra Adele Santini in qualità di Presidente Onorario permanente con diritto di voto. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente anziano o dall'altro Vicepresidente o dal Presidente Onorario. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, e in caso di parità, è prevalente il voto del Presidente dell'Associazione o da chi presiede il Consiglio.

Il Consiglio Direttivo, convocato dal Presidente stesso, si riunisce in via ordinaria ogni mese e in via straordinaria ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi membri.

La comunicazione della convocazione deve avvenire almeno tre giorni prima del giorno fissato per l'adunanza tramite qualsiasi mezzo idoneo di comunicazione.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali in particolare e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa; ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

a) - stabilire le iniziative da adottare per il perseguimento delle finalità statutarie;
b) - amministrare il patrimonio dell'Associazione;

c) - ammettere i nuovi soci, senza l'obbligo di motivare l'eventuale rifiuto, nonché deliberare in mento al passaggio dei soci da una categoria all'altra;

d) - deliberare a maggioranza dei componenti circa i casi di esclusione di socio;

e) - compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione e quelli straordinari che si rendessero necessari e urgenti;

f) - redige annualmente il rendiconto economico finanziario dell'attività svolta secondo la vigente normativa persottoporlo all'approvazione dell'Assemblea ordinaria da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione sull'andamento della gestione;

g) - determinare i corrispettivi per eventuali rimborsi spese per prestazioni di soci, membri del Consiglio Direttivo e del Comitato scientifico;

h) - stabilire le entità delle quote associative.

 
Le accettazioni di nuovi soci di qualsiasi categoria, devono essere prese con la maggioranza dei consiglieri.
Le votazioni sono fatte per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto a giudizio del Presidente della riunione, ma ciascun Consigliere ha il diritto di chiedere che esse avvengano per scrutinio segreto.

 I Consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del Consiglio.

Art. 10) Cariche sociali

Le prestazioni di tutti i membri del Consiglio direttivo sono fornite a titolo gratuito ed onorifico, ma potranno essere rimborsate le spese vive sostenute dai membri stessi nell'espletamento di specifici incarichi loro conferiti dal Consiglio stesso.

Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:

- coloro che non siano maggiorenni;

- coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso.

 La graduatoria delle persone che hanno riportato voti per l'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti resta valida per tutto il tempo della durata in carica degli stessi. Se nel corso di tale periodo si verifica qualche vacanza, subentra nel posto vacante il primo nella graduatoria dei non eletti. In caso di parità di suffragi decide il Consiglio Direttivo a scrutinio segreto. Tuttavia qualora si fossero resi vacanti, anche in tempi successivi, cariche consiliari in numero tale da superare la maggioranza dei Consiglieri eletti dall'assemblea, si dovrà entro trenta giorni convocare l'Assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio, che resta in carica fino alla scadenza del triennio.

Art. 11) Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e gli sono conferiti tutti i poteri per il raggiungimento dei fini statutari; convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea ed è assistito dal Segretario.

I Vicepresidenti o il Presidente Onorario lo sostituiscono nei casi di assenza o di legittimo impedimento.

Il Presidente o chi lo sostituisce esercita nei casi di urgenza i poteri spettanti al Consiglio Direttivo, salvo ratifica di questo alla prima riunione. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile più volte consecutivamente.

Art. 12) Segretario

Il Segretario assiste il Presidente nel Consiglio e nell'Assemblea redigendo i verbali delle riunioni assicura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente e provvede al normale funzionamento dell'attività statutaria, cura la corrispondenza, il protocollo e l'archivio.

Art. 13) Tesoriere

Il tesoriere ha l'incarico di tenere i registri contabili nonché la documentazione relativa alle entrate ed uscite dell'Associazione. Rilascia le quietanze per le somme introitate a qualsiasi titolo, esegue i pagamenti approvati dal Consiglio Direttivo, elabora il progetto di bilancio che il Consiglio Direttivo dovrà sottoporre per l'approvazione all'Assemblea dei Soci.

Art. 14) Collegio dei Revisori dei Conti

L'ufficio dei revisori dei conti è costituito da tre soci eletti dall'Assemblea che esaminano ed esprimono il loro parere congiuntamente sul bilancio preventivo e consuntivo prima che questi siano sottoposti all'approvazione dell'Assemblea. Ogni decisione di carattere economico finanziario deve essere preventivamente sottoposta al parere dei revisori dei conti. I revisori dei conti eleggono tra loro il Presidente in occasione della prima riunione. Il Collegio dei Revisori ha il controllo della gestione contabile dell'Associazione e presenta una relazione scritta all'Assemblea sui controlli effettuati.

Art. 15) Collegio dei probiviri

L'Assemblea ordinaria nomina tra i soci il Collegio dei probiviri che dura in carica tre anni e i cui membri sono rieleggibili. Esso è composto da tre membri. Il Collegio è competente a giudicare tutte le infrazioni commesse dai soci e a comminare le sanzioni dall' 1) al 2) di cui all'art. 16). Il dispositivo della deliberazione sarà affisso nella sede sociale.

Le sanzioni sono eseguite dal Consiglio Direttivo appena divenuto definitivo il provvedimento.

Art. 16) Norme disciplinari

E' passibile di sanzione disciplinare il socio che si sia reso responsabile direttamente o per tramite di terzi di inosservanza dello Statuto dell'Associazione e delle altre disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, di scorrettezze disciplinari ovunque commesse, di comportamento non conforme alla dignità e ai doveri di socio.

Le sanzioni disciplinari sono:

1)  I1 richiamo scritto da pubblicare nella sede sociale o meno a seconda della gravità dell'infrazione;

2) La sospensione temporanea fino a un massimo di tredici mesi da ogni attività sociale;

3) La radiazione;

La radiazione di qualunque socio è deliberata per gravi motivi dall'Assemblea dell'Associazione, previo accertamento degli addebiti da parte del Collegio dei probiviri.

Art. 17) Procedimento disciplinare

Nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza una previa e specifica contestazione degli addebiti.

L'atto con il quale si comunicano gli addebiti deve contenere l'invito all'incolpato, il quale deve far pervenire al Collegio dei probiviri entro quindici giorni sue deduzioni scritte o la richiesta di essere ascoltato di persona.

Ogni decisione del Collegio dei probiviri deve essere comunicata per iscritto all'incolpato e al denunciante.

Art. 18) Comitato Scientifico
 

Il Comitato Scientifico è formato da sostenitori e/o soci dell'Associazione di qualunque categoria che abbiano professionalità, cultura ed esperienza da poter mettere al servizio di progettualità e di iniziative da suggerire e da realizzare in nome dell'Associazione. I membri del Comitato Scientifico non sono determinabili numericamente e consultati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea anche separatamente, secondo il contributo che ogni membro di detto Comitato sarà di volta in volta in grado di offrire sia in relazione all'iniziativa da intraprendere sia in rapporto al tempo e alla disponibilità che progetti e iniziative possono richiedere. I membri del Comitato scientifico possono essere essi stessi redattori di progetti, autori di testi da pubblicare, recensori e divulgatori in nome dell'Associazione.

Per eventuali rimborsi di spese vive sostenute dai membri del Comitato provvede con delibera il Consiglio direttivo.

Art. 19) Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio, il Consiglio predisporrà il bilancio consuntivo dell'anno e preventivo del successivo anno finanziario e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei soci. Il rendiconto deve essere accompagnato con una relazione sull'andamento della gestione.

Art. 20) Modifiche dello statuto

E presente statuto può essere modificato dall'Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei voti espressi in Assemblea.

Art. 21) Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con la maggioranza dei tre quarti dei votanti. In tal caso l'eventuale patrimonio sarà devoluto ad altre Associazioni con finalità analoghe o aventi fini di pubblica utilità indicate dal Consiglio direttivo. Se mancassero indicazioni da parte del Consiglio Direttivo, si provvederà secondo le disposizioni previste dalla Legge (art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662).

Art. 22) Norme di rinvio

Quanto non previsto dal presente statuto è lasciato alla podestà del Consiglio direttivo che si atterrà alle disposizioni del vigente Codice Civile.

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2001.

ARTICOLO 9
La signora Santini Adele viene autorizzata a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento giuridico.

Ai soli effetti di cui sopra il Presidente del Consiglio Direttivo viene facoltizzato ad apportare al presente atto e allegato statuto tutte le modifiche che venissero richieste dalle competenti autorità.

ARTICOLO 10
Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell’associazione.
Si chiedono le agevolazioni previste dal comma 1 dell’art. 8 della legge n. 266 dell’11 agosto 1991.
Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura ai costituiti che, da me personalmente interpellati l’hanno dichiarato pienamente conforme alla loro volontà.
Scritto a macchina, con nastro indelebile, da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, consta di quattro facciate di due fogli uso bollo e quanto fin qui della presente.